Cosa chiede la direttiva, e quando
La direttiva (UE) 2023/970 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 7 giugno 2026. Fissa regole minime per tutti gli Stati membri, e le leggi nazionali possono andare oltre. La data da cui le regole sono applicabili nel Suo Paese dipende dalla legge nazionale: per questo la verifica mostra lo stato di ogni Paese accanto agli obblighi di base. L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 96/2026.
Gran parte della direttiva vale per tutti i datori di lavoro. I candidati ricevono prima del colloquio informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, in pratica di solito nell'annuncio. Non si può chiedere la retribuzione attuale o precedente. Annunci e denominazioni delle mansioni sono neutri sotto il profilo del genere e la selezione avviene in modo non discriminatorio. Il personale può chiedere il proprio livello retributivo individuale e i livelli medi, ripartiti per sesso, per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Occorre rispondere entro un termine ragionevole e al più tardi entro due mesi, e informare ogni anno tutto il personale di questo diritto. Non sono ammesse clausole che vietino di rendere nota la propria retribuzione.
La struttura retributiva deve basarsi su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. La direttiva ne indica quattro: competenze, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro. I criteri per determinare retribuzione, livelli e progressione devono essere facilmente accessibili al personale. Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti dalla parte sulla progressione.
La comunicazione sul divario dipende dalla dimensione. Chi ha almeno 250 dipendenti comunica ogni anno, la prima volta entro il 7 giugno 2027 sui dati 2026. Chi ne ha da 150 a 249 comunica ogni tre anni, anche qui dal 7 giugno 2027. Chi ne ha da 100 a 149 comunica ogni tre anni dal 7 giugno 2031. Sotto i 100 non c'è obbligo di comunicazione secondo la direttiva. La valutazione congiunta delle retribuzioni riguarda solo i datori di lavoro tenuti alla comunicazione, quando una differenza di almeno il 5 % in una categoria non è giustificata da criteri oggettivi e neutri né corretta entro sei mesi.
Domande frequenti
- La direttiva si applica alle imprese con meno di 50 dipendenti?
- Sì. Informazioni retributive ai candidati, divieto di domande sulla retribuzione pregressa, diritto di informazione e criteri oggettivi valgono a prescindere dalla dimensione. Gli Stati membri possono esonerare chi ha meno di 50 dipendenti solo dalla parte sulla progressione.
- Da quando si applicano le regole nel mio Paese?
- Il termine di recepimento era il 7 giugno 2026. La data effettiva dipende dalla legge nazionale. Si consiglia di verificare lo stato del Paese, la data dell'ultima verifica e la fonte ufficiale prima di pubblicare annunci.
- La direttiva vale anche per il settore pubblico?
- Sì. La direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato.
- Abbiamo 80 dipendenti. Dobbiamo comunicare il divario?
- Non secondo la direttiva: l'obbligo parte da 100 dipendenti. La legge nazionale può aggiungere regole, quindi conviene consultare la pagina del Paese. Criteri oggettivi e risposte alle richieste di informazioni restano necessari.